Nel mondo dell’autotrasporto o comunque del trasporto merci e persone c’è un grande subbuglio, comprendere le novità del Decreto Legislativo nr. 50 del 10 giugno 2020 e del successivo DM 311 del luglio 2021 non è facile.
Proviamo a riassumere i punti salienti e le novità.
In seguito alle modifiche introdotte dal DLG n.50 del 2020, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili ha emanato un nuovo Decreto, DM 311 del luglio 2021, che meglio specifica alcuni campi della normativa.
Le modifiche introdotte che non modificano la normativa in maniera sostanziale, riguardano il:
–il campo di applicazione: mentre nel DLG 50 giugno 2020 era stabilito l’obbligo della CQC per TUTTI i possessori di patenti superiori, la nuova normativa stabilisce che la CQC è obbligatoria solo se rientra nell’esercizio dell’attività di trasporto cose e persone professionale e in conto proprio.
–le deroghe: altro argomento importante è quello delle deroghe all’obbligatorietà.
Cosa stabilisce il DM 311 del luglio 2021? Sono esclusi dalla qualificazione professionale:
Riconfermate le deroghe introdotte dal DLG 50 del 2020, ovvero:
–le modalità di comprova della CQC
In particolare le precisazioni riguardano le modalità di assolvimento dell’obbligo per i titolari di patente rilasciata da Stato Extra UE o extra SEE che dipenda da un’azienda stabilita in uno stato membro o impiegati presso la stessa.
I soggetti possono comprovare la propria qualificazione iniziale o periodica: attraverso una CQC card rilasciata dallo stato membro, un certificato rilasciato da uno stato membro riconosciuto dall’Italia solo per il trasporto di persone e l’apposizione del codice unionale 95 nella sezione apposita solo per il trasporto cose.
Abbiamo cercato di riassumere i punti salienti del Decreto, ma se necessiti di approfondire o hai bisogno di ottenere la CQC, ricorda che Aci Prima Porta organizza corsi di formazione ordinaria e periodica in orari personalizzabili.