Ritiro, sospensione e revoca della patente di guida sono provvedimenti successivi a infrazioni più o meno gravi al CdS.
Il ritiro è un provvedimento immediato eseguito dalle Forze dell’ordine che accertano nell’immediato un’infrazione non grave, come guidare in stato di ebbrezza o guidare con la patente scaduta. In questo caso, effettuato il rinnovo, il conducente torna in possesso della patente.
La sospensione, alla quale può seguire il ritiro, è una sanzione accessoria disposta dal Prefetto, dalla Motorizzazione o dall’Autorità giudiziaria che impedisce al conducente di guidare per un dato periodo. È disciplinata dall’art. 218 del CdS.
La sospensione è disposta quando i conducenti violano le regole del codice, mettendo in pericolo anche gli altri utenti della strada.
Per esempio, quando si eseguono manovre pericolose o si superano di 40 km/h i limiti di velocità.
La revoca è un provvedimento definitivo e può arrivare anche a due o tre anni.
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